Lo Statuto

Statuto (download)

Art. 1 – Costituzione – Denominazione

è costituita una Associazione denominata: “S. Luigi Gonzaga . ONLUS”, avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 Dicembre 1997, n. 460, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato

Art. 3 . Settori di attività

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e persegue finalità di solidarietà sociale e di implementazione culturale e opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
L’Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica.

Art. 4 – Sede

L’Associazione ha sede in Orbassano (TO), Regione Gonzole n. 10, presso l’A.O.U. San Luigi.

Art. 5 – Finalità e scopi dell’Associazione

L’Associazione, nell’ambito delle libertà costituzionali e nel rispetto delle leggi vigenti, intende attuare concretamente i propri scopi attraverso le seguenti attività:

  1. Implementazione delle possibilità di migliorare sul piano quantitativo e qualitativo l’attività di prevenzione, diagnosi e cura delle condizioni patologiche che afferiscono ai settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
  2. Promozione di iniziative di stimolo nei confronti delle istituzioni volte alla sensibilizzazione nei confronti di terzi relativamente alla cultura dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
  3. Realizzazione di momenti di formazione e divulgazione di opere editoriali anche multimediali, pubblicazioni a vario titolo, studi ed approfondimenti;
  4. Supporto finanziario a favore di enti pubblici per l’istituzione di borse di studio per programmi di ricerca, aggiornamento e formazione su temi attinenti agli scopi dell’Associazione;
  5. Acquisizione di sussidi strumentali per l’attività connessa al punto 1, ivi compresa la raccolta fondi, destinati al raggiungimento delle finalità e scopi dell’Associazione;
  6. Promuovere intese con istituti ed enti di ricerca scientifica e mantenere contatti con enti ed associazioni aventi scopi similari.
    Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse alle proprie finalità e scopi, nonchè tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.
    Inoltre può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l’erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitarie e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

  • Beni immobili e mobili
  • Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati
  • Donazioni, lasciti o successioni
  • Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote associative e contributi liberali dei simpatizzanti
  • Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
  • Donazioni e lasciti testamentari
  • Rimborsi derivanti da convenzioni
  • Entrate derivanti da eventuali sussidi strumentali

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Art. 7 – I soci

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere Soci dell’Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo statuto dell’associazione ed i suoi regolamenti.
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori
  • Soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che partecipano e contribuiscono alla vita dell’Associazione.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori sono altresì subordinati al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La richiesta di iscrizione dei soci ordinari deve avvenire su presentazione di almeno due soci, con sottoscrizione di apposita domanda da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. La decisione è inappellabile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto:

  • Alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all’attività dell’Associazione
  • Al godimento dell’elettorato attivo e passivo, in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto
  • Ad un’informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali

I soci hanno il dovere di:

  • Osservare le norme dello statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell’Associazione
  • Collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata.
  • Evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare danno morale o materiale all’Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l’Associazione stessa.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 9 – I rapporti con i soci

L’importo della quota sociale annua è stabilito dal Consiglio Direttivo.
La cessazione dell’appartenenza all’Associazione avviene per:

  1. Recesso unilaterale del socio che deve essere presentato per iscritto
  2. Decesso
  3. Morosità nel pagamento della quota associativa
  4. Radiazione ex Art. 10 dello statuto

La residenza dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con l’Associazione, si intende eletta presso la residenza indicata dai medesimi all’atto dell’iscrizione.
Spetta al socio comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione della propria residenza.

Art. 10 – Disciplina

Ai soci che contravvengono ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità dell’infrazione commessa:

  • Censura
  • Sospensione dello status di associato fino ad un massimo di dodici mesi
  • Radiazione o esclusione

La radiazione può essere adottata:

  • In caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari e in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all’Associazione stessa.
  • Per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto Costitutivo, dello statuto e del regolamento.

La censura e la sospensione vengono comminate dal Consiglio Direttivo. La radiazione è comminata dall’Assemblea dei soci.
Le decisioni sono inappellabili nei limiti di legge.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il revisore Unico dei Conti, o il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro sociale in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, inoltre l’Assemblea si riunisce tutte le volte che il presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, motivata dal Revisore Unico dei Conti o dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno con otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea.
L’Assemlea in prima convocazione è valida se presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto: in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo quanto infra.
Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di due deleghe.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • Approvare i bilanci dell’Associazione
  • Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
  • Eleggere il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Comminare la sanzione della radiazione o esclusione dei soci
  • Esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

  • Approvare le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti
  • Deliberare lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

L’Assemblea straordinaria è convocata, altresì, quando lo richiedano almeno un terzo dei soci iscritti nel registro sociale o da un Revisore dei Conti, obbligatoriamente con l’indicazione dell’argomento da trattare.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di sette membri eletti dall’Assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rielegibili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Unico dei Conti od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato dal Presidente in via d’urgenza, usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneoa garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con l’obbligo di indicazione dell’argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni devono essere approvate dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Compete al Consiglio Direttivo:

  1. Proporre le modifiche dello statuto
  2. Stabilire la quota associativa annuale
  3. Approvare i Regolamenti interni per il buon funzionamento dell’Associazione
  4. Eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell’Associazione
  5. Nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione
  6. Adottare il bilancio d’esercizio (o consuntivo) e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
  7. Adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell’Associazione
  8. Autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari per la necessaria assistenza legale
  9. Nominare e revocare i rappresentanti dell’Associazione negli organismi e negli eventuali oggetti giuridici di cui al terzo comma dell’Art. 5, in cui essa è presente o partecipa, stabilendo i principi e le modalità di partecipazione e di controllo dei medesimi
  10. Adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell’Associazione
  11. Comminare la sanzione della censura e la sospensione dei oci

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, con la presenza della maggioranza dei membri, a maggioranza di voti dei presenti. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudicio.
Spetta al presidente:

  1. Stabilire l’ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo
  2. Curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci
  3. Sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione
  4. Dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti
  5. Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e degli eventuali enti o organizzazioni partecipate
  6. Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere

In caso di cessazione per qualsiasi causa del presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d’urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, del Consigliere più Anziano di età, al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite

Art. 16 – Il Segretario

Compete al Segretario dell’Associazione:

  • La tenuta dei libri sociali
  • La regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali
  • La tenuta della corrispondenza e dell’archivio dell’Associazione

Il Segretario collabora con il Presidente ne disbrigo delle attività di gestione dell’Associazione

Art. 17 – Il Tesoriere

Compete al Tesoriere:

  1. La predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano
  2. Tenere i rapporti con il Revisore Unico dei Conti od il Collegio dei Revisori dei Conti
  3. Provvedere alla gestione delle entrate e delle spese
  4. Provvedere alle spese sociali, con firma singola o con firma abbinata, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Associazione
  5. Svolgere il controllo del sistema amministrativo -contabile dell’Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione

Art. 18 – Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore esterno o a un Collegio dei Revisori dei Conti composto dal suo Presidente e da due membri, entrambi nominati dall’Assemblea dei soci, scelti tra iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti ove obbligatorio per legge.
In particolare il Revisore Contabile Unico od il Collegio dei Revisori dei Conti:

  • Verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonchè degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria
  • Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanza delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se conforme alle norme che lo disciplinano
  • Esprimere con un’apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio

L’attività di controllo legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.
Il Revisore Contabile Unico od il Collegio dei Revisori dei Conti, è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale. è rieleggibile.
Compete al Revisore Unico dei Conti od al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo legale dei conti.

Art. 19 – Bilanci e norme di gestione

L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio annuale (o conto consuntivo) dovrà essere approvato nei termini di legge.
Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
I sussidi strumentali son oinseriti in apposita voce del bilancio.
Detti proventi sono destinati a sostenere le finalità statutarie dell’associazione in osservanza dei principi della L. 266/1991.
L’Associazione può stipulare, con le modalità di legge e del presente statuto, convenzioni con altri enti e soggetti privati e pubblici.

Art. 20 – Comitato Tecnico – Scientifico

Il Consiglio Direttivo si avvale di un comitato Tecnico-Scientifico formato da almeno tre membri scelti dal medesimo.
Il Comitato Tecnico-Scientifico:

  • è organo consuntivo del Consiglio Direttivo
  • Elegge al proprio interno il Coordinatore
  • Individua il programma di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo, raccoglie esigenze e proposte dei soci e può formulare proposte al Consiglio Direttivo in tutte le meterie oggetto dell’attività sociale.
  • Si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni volta che lo convochi il Coordinatore o su richiesta del Consiglio Direttivo

Art. 21 – Dipendenti e collaboratori

L’Associazione può assumere dipendenti e/o giovarsi dell’opera di collaboratori nei limiti previsti dalla L. 266/1991.
I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti e i collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.
Detto personale è assicurato secondo la legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre analoghe organizzazioni di solidarietà sociale operanti nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, o ai fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni in materia di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ed il Consiglio Direttivo approverà il regolamento per la parte gestionale.

Torino, 17 Aprile 2012